Deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 14.08.2004, n. 2
Capo III - SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
1. I dati personali possono essere conservati per scopi statistici o scientifici anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità all'art. 99 del decreto. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:
a) indagini continue e longitudinali;
b) indagini di controllo, di qualità e di copertura;
c) definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;
d) costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;
e) altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.