Deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 14.08.2004, n. 2
Capo III - SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto in riferimento a dati trattati per scopi statistici e scientifici, l'interessato può accedere agli archivi che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.
2. Qualora tali modifiche non producano effetti significativi sui risultati statistici connessi al trattamento, il responsabile del trattamento provvede ad annotare, in appositi spazi o registri, le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio.
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