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Decreto MIUR 21.04.2004

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Allegato 1 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio 1999 (approvata con D.M. 12 febbraio 2002, n. 11 e modificata dall'art. 1, comma 3, del d.l. 7 aprile 2004, n. 97)

Non sono soggetti a valutazione i titoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né quelli di grado inferiore.

A - Titoli di accesso alla graduatoria Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità
1) Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36. Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1), i seguenti punti:
per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 ... ... ... ... ... punti 12
er il punteggio da 60 a 65 ... ... ... ... ... punti 15
per il punteggio da 66 a 70 ... ... ... ... ... punti 18
per il punteggio da 71 a 75 ... ... ... ... ... punti 21
per il punteggio da 76 a 80 ... ... ... ... ... punti 24
per il punteggio da 81 a 85 ... ... ... ... ... punti 27
per il punteggio da 86 a 90 ... ... ... ... ... punti 30

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