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Decreto MIUR 21.04.2004

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Allegato 2 (articolo 1, comma 1, decreto legge 7 aprile 2004, n. 97) - Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni

A) Titoli di accesso alla graduatoria

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 (punti 4)

per il punteggio da 60 a 65 (punti 5)

per il punteggio da 66 a 70 (punt

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