IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MIUR 21.04.2004

_.

Art. 1 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo. Trasferimenti da una all'altra provincia. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie permanenti

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, già costituite in ciascuna provincia ai sensi del decreto direttoriale 17 aprile 2003 e successive integrazioni, sono disposti secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento adottato con decreto ministeriale 27/3/2000, n. 123 e dal decreto legge 2 luglio, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 e dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88.

2. Per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, si applicano le specifiche disposizioni di cui all'articolo 5.

3. Per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e per l'insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti, le disposizioni del presente articolo e dei successivi articoli 2 e 3 sono integrate, rispettivamente, da quelle specifiche previste dagli articoli 6 e 7.

4. Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.