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Decreto MIUR 21.04.2004

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Art. 10 - Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti artt. 4, 6 e 7, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

4) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, d.P.R. n. 693/1996).

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

3. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una p

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