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Decreto MIUR 21.04.2004

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Art. 11 - Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1. Le domande per il trasferimento di graduatoria, per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo della provincia richiesta, con eccezione per le province indicate all'ultimo comma, utilizzando gli appositi modelli allegati che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali, sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo (www.istruzione.it) e sulla rete intranet. Entro il medesimo termine deve essere presentato il modello per l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d'istituto si chiede l'inclusione (mod. 3).

2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art.5. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato 4) o alla preferenza (allegato 5) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.

3. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata A/R ovvero presentata a mano, salvo quanto previsto dal successivo art. 12. Per i candidati che prestano servizio o s

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