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Decreto MIUR 21.04.2004

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Art. 13 - Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi

1. I Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno all'albo dell'ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.

Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.

Ai fini dell'attività su posto di sostegno agli alunni portatori di handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri indicati al precedente art. 6.

Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera.

2. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

3. Ultimate le operazioni di propria competenza, i Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno le graduatorie definitive.

4. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pu

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