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Decreto MIUR 21.04.2004

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Art. 3 - Rideterminazione e aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella III fascia della graduatoria permanente

1. A norma dell'art 1 del citato decreto legge e della tabella annessa (allegato 2), in taluni casi, i punteggi con i quali i candidati sono inclusi in graduatoria vanno rivisti secondo i criteri e le modalità indicati nei successivi commi del presente articolo.

2. Il punteggio, già conseguito dai candidati in graduatoria relativo al titolo d'accesso, ad eccezione di quello concernente l'abilitazione conseguita presso le scuole di Specializzazione all'insegnamento Secondario (SSIS) e presso le scuole quadriennali di didattica della musica, è rideterminato automaticamente dal sistema informativo.

3. Ai sensi della lettera A, punto A.4 della tabella di valutazione (allegato 2), nel caso di più abilitazioni, conseguite a seguito di frequenza di un corso SSIS o di Didattica della musica, utilizzate come titoli di accesso, l'intero punteggio pari a 30 punti spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell'interessato. Sugli aspiranti, pertanto, grava l'onere di fornire le informazioni relative al titolo di accesso compilando l'apposita sezione F del modello 1 di domanda. In caso di inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi amministrativi.

4. A norma della lettera b) del punto B.3, relativa ai servizi d'insegnamento della tabella di valutazione dei titoli (allegato 2), il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato nell'ambito della III fascia delle graduatorie permanenti per una sola graduatoria a scelta dell'interessato. Pertanto tutti i candidati presenti in più graduatorie d

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