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Decreto MIUR 21.04.2004

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Art. 4 - Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti

1. Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art.11, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:

a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;

b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;

c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.);

d) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguite in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciute con provvedimento ministeriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994;

e) diploma di didattica della musica avente valore abilitante (art. 6, decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);

f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53).

2. Dovrà essere disposta iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli ovvero ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.

3. Gli aspiranti vengono iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, c

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