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Decreto MIUR 21.04.2004

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Art. 6 - Attività didattica di sostegno

1. Gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande siano forniti dello specifico titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e di cui al D.M. 20 febbraio 2002, possono chiedere i correlati posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.

2. -Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.

3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è predisposto un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio correlato a tale graduatoria.

4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

5. Per gli insegnamenti di scu

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