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Decreto MIUR 21.04.2004

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Art. 8 - Utilizzazione delle graduatorie permanenti

1. Le graduatorie permanenti hanno validità per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/06 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell'art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall'art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

2. Con successivi provvedimenti, saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.

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