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Decreto legge 07.04.2004, n. 97

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005 nonché in materia di esami di Stato e di università. (G.U. 15.04.2004, n. 88)

Art. 3 ter - Accesso con riserva

1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. A decorrere dall'a.s. 2005/06, nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'art. 1, c. 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

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