Decreto legge 07.04.2004, n. 97
1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo dei professori associati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati alle università interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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