Decreto legge 07.04.2004, n. 97
1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al primo comma, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il SSN sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
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