D.M. MIUR 26.04.2004, n. 214
1. Il regolamento definisce i criteri e le procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento dei titoli di studio da essi rilasciati ai sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione.
2. Ai sensi del regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica;
d) per Convenzione, la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997;
e) per legge, la legge 11 luglio 2002, n. 148;
f) per istituti stranieri di istruzione superiore, gli istituti stranieri di istruzione superiore statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine abilitati al rilascio di titoli di studio, di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale;
g) per Comitato, il Comitato Nazionale di Valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
h) per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;
i) per Comitato Regionale di Coordinamento, il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
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