D.M. MIUR 26.04.2004, n. 214
1. Gli istituti stranieri di istruzione superiore, ai fini del riconoscimento ai sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione dei titoli di studio da essi rilasciati, rivolgono istanza al Ministero, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero stesso. Sono consentite integrazioni dell'istanza ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.
2. I suddetti istituti devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere istituti riconosciuti facenti parte del sistema di istruzione superiore del proprio Paese, ai sensi dell'articolo VIII.2, lettera b), della Convenzione;
b) essere istituti di istruzione superiore di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale;
c) la sede o le sedi ove si svolgono in Italia le attività didattiche devono disporre di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti;
d) le attività didattiche svolte devono essere incluse nei programmi di studio degli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al punto a);
e) i criteri di accesso ai corsi di studio e di verifica della preparazione degli studenti debbono essere omologhi a quelli adottati dagli istituti di cui al medesimo punto a);
f) le attività d'insegnamento devono essere impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente degli istituti di cui al medesimo punto a);
g) i titoli rilasciati in Italia devono avere nel Paese di origine lo stesso valore dei titoli rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al medesimo punto a).
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