D.M. MIUR 26.04.2004, n. 214
1. Gli istituti stranieri di istruzione superiore presentano richiesta al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e inviano la domanda, per conoscenza, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri, corredata della documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento trasmette al Comitato e al Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio copia della stessa e della relativa documentazione per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c). Nel medesimo termine, copia dell'istanza e della documentazione viene trasmessa al Consiglio Universitario Nazionale o al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, per la verifica dei requisiti previsti nell'articolo 2, comma 2, lettere b), d), e) ed f).
3. Entro i successivi centoventi giorni, il Comitato e il Consiglio Universitario Nazionale o il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale formulano motivate valutazioni tecniche circa il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, da parte dei soggetti istanti.
4. Entro il termine di cui al comma 3 i Ministeri dell'interno e degli affari esteri comunicano al Ministero dell'istruzione, università e ricerca eventuali osservazioni di rispettiva competenza.
5. Previo conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento, del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, con decreto del Direttore generale competente, i titoli rilasciati dagli istituti indicati nell'articolo 2, comma 1, possono essere dichiarati ammissibili alle procedure di riconosci
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