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D.M. 28.04.2004

Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale. (G.U. 12.05.2004, n. 110 - S.O. n. 90)

Art. 3 - Dirigenti con funzioni tecniche

1. I posti di funzioni dirigenziali tecniche sono ripartiti per un totale complessivo di 407 unità e sono assegnati all'amministrazione centrale - dipartimento per l'istruzione, nel numero di 60 ed agli uffici scolastici regionali nel numero di 347, come da allegato 5. I posti dirigenziali assegnati all'amministrazione centrale sono ripartiti dal capo del dipartimento per l'istruzione; quelli assegnati agli uffici scolastici regionali sono ripartiti da ciascun direttore generale regionale.

2. I dirigenti con funzioni tecniche - ferma restando la collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato, a norma degli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 - svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti aree: sostegno per la progettazione e il supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; funzione ispettiva.

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