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D.P.R. 23.04.2004, n. 108

Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. (G.U. 29.04.2004, n. 100)

Art. 4 - Inquadramento dei dirigenti del soppresso ruolo unico nella fase di prima attuazione

1. Nella fase di prima attuazione del presente regolamento la data di inquadramento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è quella di entrata in vigore del presente regolamento; l'inquadramento è disposto anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed economico del dirigente.

2. I dirigenti di prima e seconda fascia sono inquadrati nelle rispettive fasce del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione presso cui sono titolari di un incarico dirigenziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

3. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano collocati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche se utilizzati con incarichi temporanei, sono inquadrati nella corrispondente fascia del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione che ne ha disposto il collocamento a disposizione.

4. I dirigenti di seconda fascia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono incaricati di funzione dirigenziale di livello generale sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico, con annotazione del relativo incarico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 5.

5. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento incaricati di funzione dirigenziale negli uffici di diretta collaborazione degli organi di Governo sono inquadrati nel ruolo della amministrazione dello Stato presso la quale hanno cons

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