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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 14.04.2004, n. 8

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia". Fonte: B.U. Emilia-Romagna, n. 49 del 15 aprile 2004.

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituito dal seguente:

"2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato.".

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 1/2000 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.".

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