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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 14.04.2004, n. 8

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia". Fonte: B.U. Emilia-Romagna, n. 49 del 15 aprile 2004.

Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 21

1. L'articolo 21 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 - Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.

2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo di cui all'articolo 9 senza avere presentato la denuncia di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto per l'autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio.

3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente ta

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