Legge regionale Regione Emilia-Romagna 14.04.2004, n. 8
1. L'articolo 24 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 24 - Compiti della Commissione tecnica provinciale
1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
b) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attività autorizzatoria e di accreditamento del territorio provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.
2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.".
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