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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 14.04.2004, n. 8

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia". Fonte: B.U. Emilia-Romagna, n. 49 del 15 aprile 2004.

Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 34

1. L'articolo 34 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 34 - Coordinamenti pedagogici

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto all'attività programmatoria della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.

3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al coordinamento provinciale.".

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