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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 14.04.2004, n. 8

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia". Fonte: B.U. Emilia-Romagna, n. 49 del 15 aprile 2004.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 della l.r. 1/2000 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i servizi integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 3 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità di offerta.

4. I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonché i nidi indicati all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), in relazione ai tempi di apertura possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettività possono essere anche micro-nidi. La ricettività minima e massima del micro-nido è stabilita con direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3.".

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