Legge regionale Regione Emilia-Romagna 14.04.2004, n. 8
1. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
"2. Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a quanto previsto dal titolo II e dal titolo III della presente legge in materia di autorizzazione al funzionamento, rispettivamente entro tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di prima attuazione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 1/2000 è abrogato.
3. Il comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
"4. Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori pedagogici in servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli stessi erano in possesso in tale data.".
4. Il comma 7 dell'articolo 37 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
"7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.".
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