Legge regionale Regione Emilia-Romagna 14.04.2004, n. 8
1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 1/2000 è sostituita dalla seguente: "Servizi integrativi e sperimentali".
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
"3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti.".
3. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della l.r. 1/2000 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento è determinata la durata massima della sperimentazione.
8. Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione e gli Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge l'attività in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio o in altro contesto a ciò dedicato, e dell'educatore familiare. L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i requisiti del servizio di educatore domiciliare.".
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