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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 14.04.2004, n. 8

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia". Fonte: B.U. Emilia-Romagna, n. 49 del 15 aprile 2004.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 6

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:

"2 bis. Nei nidi indicati all'articolo 70 della legge 448/2001 che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'ìnfanzia.".

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 1/2000 sono soppresse le parole "statale di settore e".

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