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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 14.04.2004, n. 8

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia". Fonte: B.U. Emilia-Romagna, n. 49 del 15 aprile 2004.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 10

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 1/2000 è sostituita dalla seguente:

"a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;".

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma 1:

a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale per l'estensione dell'offerta, approva gli atti programmatori delle Province per le spese di investimento e adotta il relativo riparto;

b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese correnti e, in conformità ad esso, approva il riparto dei fondi a favore delle Province.".

3. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 1/2000, dopo il punto, sono aggiunte le seguenti parole: "La Regione rilascia altresì ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 7.".

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