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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 14.04.2004, n. 8

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia". Fonte: B.U. Emilia-Romagna, n. 49 del 15 aprile 2004.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 11

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

"1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'articolo 23;

c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale.".

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