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Legge 15.04.2004, n. 106

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. (G.U. 27.04.2004, n. 98)

Art. 3 - Soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;

b) il tipografo, ove manchi l'editore;

c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;

d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.

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