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Legge 15.04.2004, n. 106

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. (G.U. 27.04.2004, n. 98)

Art. 5 - Numero di copie e soggetti depositari

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;

b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;

d) gli strumenti di controllo;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;

g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);

h) i criteri e le modalità di depos

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