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Circolare Ministero dell'economia e delle finanze 30.12.2004, n. 42

Rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato. Istruzioni ai sensi del dPR 4.9.2002, n. 254, art. 17. (G.U. 31.01.2005, n. 24)

Introduzione

Nel supplemento ordinario n. 209/L alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002 - serie generale - è stato pubblicato il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (di seguito denominato regolamento) ed entrato in vigore il 12 gennaio 2003.

Lo stesso ha abrogato le disposizioni del precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

Le innovazioni più significative introdotte dalla nuova normativa riguardano, tra l'altro:

a) l'obbligo di iscrizione nell'inventario dei soli beni mobili «che non hanno carattere di beni di consumo» ed «aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa» (art. 17, comma 1).

Tuttavia, al fine di evitare che, per effetto di tale innovazione, in taluni casi, qual è quello delle dotazioni degli arredi d'ufficio, vi sia una inventariazione parziale, si è convenuto che gli stessi siano trattati alla stregua delle «universalità di mobili», secondo la definizione dell'art. 816 del codice civile. Pertanto, in attuazione di quanto riportato al paragrafo 4), punto i) della circolare n. 2 del 16 gennaio 2003, nell'inventariare uno studio, un salotto, una postazione di lavoro informatica, ecc., si terrà conto del complesso degli elementi che li compongono e si attribuirà un numero unico d'inventario all'universalità, attribuendo agli elementi che la compongono un sottostante numero d'ordine identificativo. In tale elencazione, inoltre, dovranno essere indicati i valori dei singoli componenti, al fine di consentire discarichi parziali in caso di danneggiamento o deterioramento degli stessi. Si rammenta che i beni non aventi carattere di beni di consumo e di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, andranno iscritti nel cosiddetto «registro dei beni durevoli di valore non superiore a cinq

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