Comunicato ARAN 03.12.2004
Sezione I - Norme generali
1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 del codice civile e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione, in particolare quelle previste per le università e gli enti di ricerca.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale dell'azienda, la contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
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