Comunicato ARAN 03.12.2004
Sezione I - Norme generali
1. Tutte le disposizioni contrattuali contenute nei CCNL della dirigenza dei Ministeri, delle aziende, degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti di ricerca del quadriennio contrattuale 1994-97 restano in vigore, sia per i dirigenti di prima fascia che per i dirigenti di seconda fascia, ove le disposizioni medesime non siano state sostituite, in tutto od in parte, da quelle contenute nei CCNL del 5 aprile 2001, I e II biennio, della dirigenza dell'area 1 del quadriennio 1998-2001 e nella presente sequenza contrattuale, oppure siano con esse incompatibili.
2. In materia di buoni pasto continua ad applicarsi l'accordo dell'8 aprile 1997 per i dirigenti dei Ministeri, l'art. 48 del CCNL 11 ottobre 1996 per i dirigenti degli enti pubblici non economici, l'articolo 46 del CCNL 5 febbraio 1996 per i dirigenti delle università e l'art. 7 del CCNL 5 marzo 1998 per i dirigenti della ricerca.
3. A tutti i dirigenti dell'area 1 continua ad essere pagata la tredicesima mensilità secondo la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle amministrazioni appartenenti all'area 1.
4. Nei confronti dei dirigenti della presente area continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Nei confronti dei mutilati e degli invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle amministrazioni dell'area 1, spettante ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.
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