Decisione Parlamento Europeo e Consiglio 15.12.2004, n. 2241
Allegato III - Europass-Mobility
1. Descrizione
1.1. L'Europass-Mobility serve a registrare, mediante un modello comune europeo, un percorso europeo di apprendimento quale definito alla sezione 1.2.
È un documento personale che attesta il percorso europeo di apprendimento specifico seguito dal titolare ed esso aiuterà l'interessato/l'interessata a presentare meglio ciò che ha acquisito dalle singole esperienze, soprattutto in termini di competenze.
1.2. Un percorso di apprendimento europeo è un periodo trascorso in un altro paese da una persona - di qualsiasi età, livello d'istruzione e situazione professionale - ai fini dell'apprendimento, soggetto alle seguenti condizioni:
a) deve rientrare nell'ambito di un programma comunitario nel settore dell'istruzione e della formazione, oppure
b) deve soddisfare tutti i criteri qualitativi seguenti:
- il periodo trascorso in un altro paese deve rientrare nell'ambito di un'iniziativa di apprendimento organizzata nel paese di provenienza della persona interessata;
- l'organismo responsabile dell'iniziativa di apprendimento nel paese di provenienza (organismo di provenienza) deve stipulare con l'organismo di accoglienza e presentare al Centro nazionale Europass, o l'organismo preposto a gestire gli Europass-Mobility del paese di provenienza, un accordo scritto sui contenuti, obiettivi e durata del percorso di apprendimento europeo, assicurandosi che alla persona interessata sia fornita una preparazione linguistica adeguata e designando un tutore nel paese di accoglienza incaricato di assistere, informare, guidare e seguire la persona interessata;
- ognuno dei paesi interessati dovrebbe essere uno Stato membro dell'Unione europea o un paese EFTA/SEE;
- se del caso, l'organismo di provenienza e l'organismo di accoglienza devono cooperare al fine di fornire alla persona interessata adeguate informazioni
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