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Decisione Parlamento Europeo e Consiglio 15.12.2004, n. 2241

Decisione relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass). (G.U. 31.12.2004, n. L. 390 - UE)

Allegato VIII - Allegato finanziario

1. La spesa serve a cofinanziare l'attuazione a livello nazionale e a coprire taluni costi sostenuti a livello comunitario per il coordinamento, la promozione e la creazione di documenti.

2. Il contributo finanziario comunitario a favore delle misure di attuazione nazionali verrà fornito mediante sovvenzioni di funzionamento annue a favore dei Centri nazionali Europass.

I Centri nazionali Europass saranno persone giuridiche e non riceveranno alcun'altra sovvenzione di funzionamento dal bilancio comunitario.

2.1. Le sovvenzioni verranno concesse previa approvazione di un programma di lavoro relativo alle attività di cui all'articolo 11 della presente decisione e in base a precise condizioni.

2.2. Il tasso di cofinanziamento non supererà il 50 % dei costi complessivi delle attività pertinenti.

2.3. Nell'attuare la presente decisione la Commissione può far ricorso all'assistenza tecnica di esperti e di appositi organismi, da finanziare nell'ambito della dotazione finanziaria globale prevista per la presente decisione. La Commissione può organizzare seminari, colloqui o altri incontri di esperti atti ad agevolare l'attuazione della presente decisione e può adottare opportune iniziative in materia d'informazione, pubblicazione e divulgazione.

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