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Decisione Parlamento Europeo e Consiglio 15.12.2004, n. 2241

Decisione relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass). (G.U. 31.12.2004, n. L. 390 - UE)

Art. 12 - Compiti comuni della Commissione e degli Stati membri

La Commissione e gli Stati membri svolgono i seguenti compiti:

a) garantiscono un'azione di promozione e d'informazione adeguata a livello comunitario e nazionale, diretta fra l'altro ai cittadini, ai prestatori di istruzione e formazione, alle parti sociali e alle imprese, comprese le PMI, sostenendo ed eventualmente completando le iniziative dei CNE;

b) garantiscono una cooperazione adeguata, al livello appropriato, con i servizi competenti, in particolare la rete EURES, e altri servizi della Comunità;

c) adottano iniziative per promuovere le pari opportunità, in particolare mediante un'azione di sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati;

d) garantiscono che tutte le parti interessate, compresi gli organismi di educazione e formazione e le parti sociali, vengano coinvolte nell'attuazione della presente decisione;

e) garantiscono che, nell'ambito di tutte le attività collegate all'attuazione della presente decisione, vengano pienamente rispettate le pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di elaborazione di dati personali e di tutela della vita privata.

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