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Legge 27.12.2004, n. 306

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. (G.U. 27.12.2004, n. 302)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266

All'articolo 5, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente :

" a ) al comma 3, dopo la parola: "attribuito," sono inserite le seguenti: "nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 e", le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004"".

All'articolo 7, al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, la parola : "semiarticolati" è sostituita dalla seguente : "semirimorchi"; al secondo periodo, le parole : "ECE/ONU n. 104" sono sostituite dalle seguenti : "ONU/ECE 104"; alla lettera b) , alinea, la parola : "sostituto" è sostituita dalla seguente : "sostituito".

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente :

"Art. 7 -bis . - ( Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard ). - 1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli standard previsti dalla normativa CE EN 1077".

All'articolo 8, al comma 1, le parole : "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti : "31 dicembre 2005".

All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti :

"1 -bis . La riserva del 30 per cento del fondo rot

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