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Ordinanza MIUR 30.12.2004, n. 91

Indizione e svolgimento per l'a.s. 2004/2005 dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell'art. 554 del D.Lvo. 16.4.1994, n. 297.

Art. 1 - Indizione dei Concorsi

1.1 Il Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale con esclusione della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 554 del dlgs 16.4.94, n. 297, emana con proprio decreto, per tutte le province di propria competenza, bandi di concorso per titoli per ciascuno dei sottoindicati profili dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 46 del citato ccnl 2002-05 e alle correlate tabelle A e C:

Area A - Profilo: Collaboratore scolastico;

Area As - Profilo: Addetto alle aziende agrarie;

Area B - Profili: Assistente amm.vo; Assistente tecnico; Cuoco; Infermiere; Guardarobiere.

1.2 I relativi bandi non devono recare il numero dei posti messi a concorso vertendo su procedure di integrazione e aggiornamento della graduatoria permanente, la quale risulterà determinata dall'insieme dei concorsi svolti nel tempo.

1.3 I bandi di concorso devono contenere l'indicazione delle province nelle quali non sono istituiti posti in organico per taluni dei profili predetti. Non devono essere banditi i concorsi per il profilo professionale di aiutante cuoco soppresso dal CCNL 1998/2001, art. 37 - comma 3. Il servizio prestato nel profilo di aiutante cuoco non di ruolo è equiparato al servizio non di ruolo di cuoco ai fini dell'ammissione al concorso per quest'ultimo profilo professionale.

1.4 I concorsi per il profilo professionale di collaboratore scolastico devono essere indetti solamente se non siano esaurite le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze. A tal fine si intendono esaurite le graduatorie qualora non vi sia personale che abbia diritto a permanervi.

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