C.M. INPS 17.02.2004, n. 33
Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento. Chiarimenti.
In relazione alla circolare 17 gennaio 2003, n. 8, paragrafo 7 (congedo parentale in caso di adozione o di affidamento), si forniscono, a seguito di ulteriore disanima della problematica, le seguenti indicazioni, alcune delle quali comportano una parziale modifica delle istruzioni contenute nel paragrafo stesso.
1) Bambini fino ai 6 anni di età
In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di cui all'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 (T.U. sulla maternità), pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto medesimo, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo parentale complessivo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato o affidato.
Per i periodi eccedenti i sei mesi (fino ad 11 mesi complessivamente spettanti ai due genitori) l'indennità è riconoscibile subordinatamente alle condizioni reddituali. Se il reddito è superiore ai limiti stabiliti, il richiedente ha diritto al congedo, ma non alla indennità.
2) Bambini tra i 6 e gli 8 anni di età
L'art. 36 sopra citato dispone inoltre che il congedo parentale può essere fruito, in ogni caso, nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia del minore.
Ciò significa che, dopo il compimento dei 6 anni di età e fino al compimento degli 8 anni, il congedo è indennizzabile indipendentemente dalle condizioni reddituali, per un periodo complessivo di sei mesi tra i due genitori, se richiesto entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e, fermo restando il suddetto limite temporale, subordinatamente alle condizioni reddituali, se richiesto per periodi eccedenti i sei mesi.
Laddove, invece, il congedo parentale sia richiesto dopo i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, qualsiasi periodo (e cioè, sia che si tratti dei primi 6 mesi che dei periodi eccedenti questi ultimi, vale a dire ulteriori rispetto a q
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