Decreto MIUR 02.02.2004
Allegato 5 - Tabella di valutazione dei titoli
A) Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 15)
Per ogni anno di servizio prestato nell'Irc nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie,: punti 0,60 fino a un massimo di punti 15.
Il servizio deve essere prestato, dopo il 1.9.1990, con il possesso del titolo di qualificazione previsto dal DPR 751/85. Per i soli concorrenti all'Irc nella scuola secondaria forniti della qualificazione prevista dal punto 4.3, lett. d), del DPR 751/85, è consentito che il diploma di scienze religiose sia stato conseguito anche successivamente alla prestazione del servizio, alle condizioni previste dalla delibera della 50ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (18-21 novembre 2002). Il requisito di servizio per l'accesso al concorso si eleva per detti concorrenti a dieci anni, di cui almeno quattro continuativi. In quest'ultimo caso non si valuta il servizio corrispondente ai dieci anni considerati quale titolo di accesso.
Il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Non è valutato il servizio prestato per cinque anni fino al 1985-86 compreso, qualora questo costituisca titolo di qualificazione professionale ai sensi del punto 4.6.2 del DPR n. 751/1985.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato a partire dal 1 settembre 2000.
Non sono valutati i servizi di durata inferiore all'anno scolastico né il servizio corrispondente all'anno scolastico in corso alla data di emanazione del bando di concorso.
B) Titoli di qualificazione professionale (fino a un massimo di punti 5)
B1) per l'accesso all'Irc nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare:
a)diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente p
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