IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MIUR 02.02.2004

_ . (G.U. 06.02.2004, n. 10 - Serie Speciale Concorsi)

Art. 9 - Graduatoria generale di merito - Approvazione e pubblicazione

1. Per ciascuna diocesi compresa nel territorio regionale, le commissioni giudicatrici formulano le graduatorie generali di merito di ciascuno dei due concorsi indetti, nella quale devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alla prova scritta, il voto assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed il punteggio complessivo. Il candidato che partecipa al concorso per la scuola dell'infanzia e per la scuola elementare con il solo diploma di scuola magistrale viene individuato in graduatoria con apposita indicazione e la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell'infanzia.

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per la riserva dei posti a favore di particolari categorie e la preferenza in caso di parità di punteggio complessivo, dovranno essere riportate nella graduatoria generale di merito, per ciascun candidato, le relative annotazioni.

3. La graduatoria generale di merito è depositata per dieci giorni nella sede dell'Ufficio scolastico regionale; del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può, entro il termine anzidetto, presentare reclamo scritto al competente Direttore generale avverso eventuali errori ed omissioni.

4. Il competente Direttore generale, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, la graduatoria generale di merito. Delle decisioni assunte è data comunicazione agli interessati e ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale.

5. Quindi, la medesima autorità sco

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.