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Decreto MIUR 02.02.2004

_ . (G.U. 06.02.2004, n. 10 - Serie Speciale Concorsi)

Art. 10 - Accesso ai documenti amministrativi

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.241/90 ed al d.P.R. n.352/92 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, l'autorità scolastica preposta allo svolgimento del concorso adotterà ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto nel regolamento adottato con d.m. 10/01/1996, n. 60, concernente il regolamento recante norme per l'esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24, c. 4, della legge 7.8.1990, n. 241, e dell'art. 8 del dPR 27.6.1992, n. 352.

2. Gli adempimenti in merito sono affidati al segretario della commissione e sono svolti nella sede nella quale sono depositati gli atti del concorso, indicata dalla competente autorità scolastica.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nella C.M. 16.3.1994 n.94, relativamente alle disposizioni in materia di bollo.

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