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Decreto MIUR 02.02.2004

_ . (G.U. 06.02.2004, n. 10 - Serie Speciale Concorsi)

Art. 1 - Indizione e organizzazione dei concorsi

1. Sono indetti due distinti concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, l'uno nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, l'altro nella scuola secondaria di I e II grado.

2. Le procedure dei concorsi sono curate dall'Ufficio scolastico della regione in cui è situata la sede di titolarità dell'ordinario della diocesi.

3. Qualora il territorio di competenza di una diocesi si trovi anche in altra/e regione/i rispetto a quella in cui è situata la sede di titolarità dell'ordinario della stessa diocesi, la competenza alla organizzazione del concorso per i posti delle scuole comprese in detto territorio è attribuita all'Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale di competenza è situata la sede diocesana.

4. I concorsi sono indetti per la copertura dei posti che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, determinati a norma dell'art. 2 della legge 18 luglio 2003, n.186.

5. Il numero dei posti vacanti e disponibili sarà precisato, per ciascun anno scolastico, con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale competente, da pubblicare all'albo dell'Ufficio stesso.

6. Nella ipotesi di cui al comma 3, la competenza alla determinazione dei posti è attribuita all'Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale rientrano le istituzioni scolastiche interessate, su indicazione dell'ordinario diocesano.

7. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si renda necessario contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissio

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