Decreto MIUR 02.02.2004
1. La domanda di ammissione ai concorsi deve essere presentata all'Ufficio scolastico regionale cui è affidato l'incarico di curare lo svolgimento della procedura concorsuale per la quale si concorre, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo www.istruzione.it, sezione reclutamento, e sulla rete intranet.
2. La domanda di ammissione dovrà essere spedita con R/R ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente autorità consolare.
3. La domanda spedita a mezzo raccomandata si considera prodotta in tempo utile se presentata all'ufficio postale entro i termini di scadenza sopraindicati: a tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso di consegna a mano, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.
4. È ammessa la regolarizzazione della domanda presentata in forma incompleta o parziale. In tal caso il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione. In mancanza dell'adempimento richiesto si procederà all'esclusione dell'aspirante dal concorso.
5. È motivo di esclusione: a) la presentazione della domanda oltre il termine stabilito dal precedente comma 1; b) la presentazione della domanda priva della firma d
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