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Decreto MIUR 02.02.2004

_ . (G.U. 06.02.2004, n. 10 - Serie Speciale Concorsi)

Art. 7 - Prove d'esame - Ripartizione dei punteggi

1. I concorsi constano di una prova scritta e di un colloquio e vertono sull'unito programma (allegato 4).

2. I candidati che partecipano al concorso per i posti della scuola dell'infanzia con il possesso del solo diploma di scuola magistrale saranno chiamati a trattare nelle prove, oltre ad argomenti di carattere generale comuni a tutti i candidati, argomenti specifici della scuola dell'infanzia.

3. La durata della prova scritta è fissata in due quattro.

4. La commissione dispone di cinquanta punti, di cui quindici punti per la prova scritta, quindici punti per la prova orale e venti punti per i titoli.

5. Il voto per ciascuna prova risulta dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro di commissione. Non è consentito ai membri della commissione di astenersi dall'esprimere una valutazione.

6. Superano la prova scritta i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti 11 su 15.

7. Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti 11 su 15.

8. Le date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate il giorno 16.3.2004 all'albo degli Uffici scolastici regionali e di un certo numero di scuole opportunamente scelte, nonché sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it) e sulla rete intranet. Nella eventualità che venga disposta l'aggregazione territoriale dei concorsi ai sensi del precedente art.1, comma 7, con il medesimo avviso saranno indicati gli Uffici scolastici ai quali è affidato lo svolgimento della procedura concorsuale.

9. La prova scritt

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