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Decreto MIUR 02.02.2004

_ . (G.U. 06.02.2004, n. 10 - Serie Speciale Concorsi)

Art. 8 - Valutazione della prova scritta - Prova orale - Valutazione dei titoli

1. Per le operazioni relative alla valutazione degli elaborati ed ai successivi adempimenti, si osservano le disposizioni dettate in materia dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.487.

2. Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con l'indicazione dell'orario giornaliero dei lavori, concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato dai presidenti delle singole commissioni ai competenti Uffici scolastici regionali per l'approvazione.

3. I candidati ammessi alla prova orale saranno singolarmente convocati nella sede d'esame, secondo un calendario proposto dalla commissione giudicatrice e approvato dalla competente autorità scolastica, per il giorno e l'ora fissati, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di ciascuna delle prove medesime.

4. Nella lettera di convocazione per la prova orale è data anche comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

5. L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo dell'Ufficio scolastico che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali e presso la scuola ove si svolge la prova.

6. Di regola, per la prova orale sono convocati giornalmente non meno di 10 candidati per commissione o sottocommissione.

7. L'assegnazione dei candidati presenti a ciascuna delle eventuali sottocommissioni avverrà per sorteggio.

8. Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno. Nel caso in cui i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, mediante certificato medico, se si tratti di infermità, potrà essere esaminata la possibilità di

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