Decreto MIUR 02.02.2004
1. Per le operazioni relative alla valutazione degli elaborati ed ai successivi adempimenti, si osservano le disposizioni dettate in materia dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.487.
2. Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con l'indicazione dell'orario giornaliero dei lavori, concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato dai presidenti delle singole commissioni ai competenti Uffici scolastici regionali per l'approvazione.
3. I candidati ammessi alla prova orale saranno singolarmente convocati nella sede d'esame, secondo un calendario proposto dalla commissione giudicatrice e approvato dalla competente autorità scolastica, per il giorno e l'ora fissati, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di ciascuna delle prove medesime.
4. Nella lettera di convocazione per la prova orale è data anche comunicazione del voto riportato nella prova scritta.
5. L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo dell'Ufficio scolastico che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali e presso la scuola ove si svolge la prova.
6. Di regola, per la prova orale sono convocati giornalmente non meno di 10 candidati per commissione o sottocommissione.
7. L'assegnazione dei candidati presenti a ciascuna delle eventuali sottocommissioni avverrà per sorteggio.
8. Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno. Nel caso in cui i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, mediante certificato medico, se si tratti di infermità, potrà essere esaminata la possibilità di
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