Decreto legislativo 19.02.2004, n. 59
Capo I - Scuola dell'infanzia
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 4
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 630, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Il testo previgente, composto di unico comma, era il seguente: "Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento."
Lo stesso comma 630 della legge n. 296/2007 prevede quanto segue: "Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.