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D.M. Economia e finanze 12.02.2004

Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori. (G.U. 23.02.2004, n. 44)

Art. 6 - Accertamenti sanitari e giudizi delle Commissioni mediche

1. Al termine degli accertamenti sanitari, la commissione medica redige il verbale di visita conforme ai modelli allegati al presente decreto. Da tali accertamenti devono scaturire i giudizi da esprimere, secondo le modalità indicate nei successivi commi e tenendo conto delle note di compilazione dei modelli di verbale e delle relative avvertenze generali di cui all'art. 5.

2. Per gli accertamenti sanitari finalizzati a quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, il giudizio diagnostico deve essere espresso sulle infermità/lesioni con riguardo all'esplicita eziopatogenesi delle stesse nonché alla descrizione della conseguente compromissione funzionale.

3. Per gli accertamenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nel verbale di visita deve risultare:

a) la data di conoscibilità della infermità/lesione

b) l'indicazione della rispondenza tra l'infermità/lesione richiesta e quella accertata nel giudizio diagnostico;

c) il riscontro della possibile correlazione eziopatogenetica di interdipendenza dell'infermità richiesta con altre infermità/lesioni già accertate od oggetto di accertamento;

d) l'idoneità ovvero l'inabilità temporanea oppure l'inabilità permanente assoluta o relativa al servizio; in quest'ultimo caso con riferimento all'inquadramento professionale dell'interessato; inoltre, nel caso sia richiesto o previsto da disposizioni vigenti, occorre esprimere il giudizio in ordine ad eventuali altre forme di inabilità;

e) l'ascrivibilità tabellare di ciascuna infermità/lesione da cui consegue una menomazione, secondo la criteriologia di cui all'art. 2, comma 7, del regolamento. In caso di morte, ai fini dell'equo indennizzo, occorre indicare la prima categ

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